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Codice di Rete

 

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 164/2000 (Decreto Letta) è stata assicurata, a tutti i soggetti aventi diritto, libertà di accesso al sistema distribuzione gas.

A tal fine le imprese di distribuzione hanno l’obbligo di permettere l’accesso alle proprie reti, a parità di condizioni, a tutti gli operatori dotati dei requisiti previsti, nel rispetto delle condizioni di accesso e di interconnessione sancite dal Decreto medesimo e dalle Delibere emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA (ex AEEGSI).

 

L’ARERA, al fine di garantire un equilibrato sviluppo della concorrenza, con:

  • la Delibera 138/04 del 29 luglio 2004 ha definito i criteri per l'Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete
  • la Delibera 108/06 del 6 giugno 2006 ha approvato il Codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas (CRDG)

 

Südtirolgas (già Selgas Net SpA) ha adottato il Codice di Rete tipo definito dall’ARERA in data 13/10/2006. Di seguito si allega la comunicazione di adesione inviata all’Autorità.

Lettera di adesione al Codice di Rete

 

Con l'adozione di questo strumento Südtirolgas offre in maniera neutrale e non discriminatoria il servizio di distribuzione agli utenti del servizio interessati (imprese di vendita e grossisti).

 

Tramite i recapiti di seguito indicati, messi a disposizione da Südtirolgas, gli Utenti del servizio di distribuzione possono interagire con la società: 

Südtirolgas SpA

Via Josef Ressel, 2

39100 Bolzano (BZ)

Fax: 0471 098401

 

PEC: 

  • accesso.rete[at]pec.suedtirolgas.it
    per l’inoltro della documentazione non gestita dal Portale Web inerente le richieste di accesso, per richiedere assistenza relativamente alla prestazione di Switching – Sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione n.138/04, comunicazioni con il SII;
  • prestazioni_accessorie[at]pec.suedtirolgas.it
    per richiedere assistenza relativamente alle richieste di prestazioni al PdR previste dagli Standard di comunicazione (deliberazione 294/06 e s.m.i.) inoltrate attraverso Portale Web, per informazioni sulle prestazioni gestite tramite il SII;
  • preventivi[at]pec.suedtirolgas.it
    per lo scambio di documentazione non gestita dal Portale Web, per le richieste di assistenza relative alle prestazioni PN1, PM1, PR1, E01, SM2 previste dagli Standard di comunicazione (deliberazione 294/06 e s.m.i.);
  • distribuzione[at]pec.suedtirolgas.it
    per lo scambio delle informazioni di carattere amministrativo, relativo al servizio di bonus gas, di bilanciamento (settlement), alla fatturazione del vettoriamento ed alle letture, comunicazioni con ARERA e CSEA.

 

 

 

Massimo prelievo orario

Il Massimo prelievo orario è il valore della portata massima corrispondente al dato di potenzialità massima richiesta dal Cliente finale, o in assenza di questa, alla portata massima del gruppo di misura installato, secondo quanto definito da ARERA (Del. 138/04).

La determinazione del valore del Massimo prelievo orario contrattuale avviene utilizzando il dato di potenzialità massima richiesta dal Cliente finale, espressa in kW.

La formula utilizzata per la determinazione del valore è la seguente.

 

dove:

PMCF = Potenzialità Massima richiesta dal Cliente finale, espressa in kW (per i generatori di calore coincide con la “Potenza Termica del Focolare”)

PCIC = Potere Calorifico Inferiore Convenzionale del gas naturale, pari a 9,45 kWh/Smc

 

Ripartizione dei consumi

La ripartizione dei consumi tra 2 anni solari consecutivi (individuati come t e t-1) viene effettuata riproporzionando il consumo di ciascun punto di riconsegna tramite l'utilizzo dei profili di prelievo standard, come definiti da ARERA, tra:

•  l’ultima lettura effettiva antecedente la fine dell’anno t-1; 

•  la prima lettura effettiva rilevata nell'anno successivo t.

In tal modo vengono determinati i quantitativi di gas da fatturare (o conguagliare, se già fatturati sulla base di letture stimate) rispettivamente con le tariffe del servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione in vigore in ciascuna annata. 

 

Profili di prelievo

Ai sensi deI TISG (Testo Integrato Settlement Gas – Del. 229/2012/R/gas Allegato A e s.m.i.) il Profilo di prelievo standard è il vettore composto da valori percentuali giornalieri, la cui somma sull’anno è pari 1, che definisce la ripartizione convenzionale giornaliera dei prelievi di ciascun punto di riconsegna in ciascun anno sulla base della categoria d’uso, della classe di prelievo e della zona climatica associati al medesimo punto di riconsegna.

Ai fini della determinazione dei Profili di prelievo standard, Südtirolgas utilizza le modalità definite dall’art. 5 del TISG. Altresì, informa che non ha definito, e non utilizza, alcun Profilo di prelievo aggiuntivo rispetto a quelli standard fissati da ARERA.

 

L’aggiornamento dei Profili di prelievo standard avviene una volta l’anno, in corrispondenza dell’inizio di ciascun anno termico (1 ottobre di ogni anno) secondo le procedure previste dal TISG.

 

Come previsto dalla regolazione vigente Südtirolgas utilizza i Profili di prelievo standard in particolare per le seguenti attività:

  • stima della lettura e successiva messa a disposizione della stessa agli Utenti del servizio, in caso di tentativo di lettura non andato a buon fine;
  • determinazione della lettura di switching, in caso di procedure di cambio venditore;
  • determinazione del consumo del punto di riconsegna, in assenza di dati di prelievo effettivi rilevati, necessario per la fatturazione del servizio di vettoriamento;
  • aggregazione delle misure e profilazione nell’ambito delle procedure di settlement prescritte dal TISG.

 

Coefficiente C

Ai sensi della Delibera 570/2019/R/gas Allegato A (RTDG – Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025) e s.m.i., Südtirolgas informa che per ciascun punto di riconsegna dotato di un gruppo di misura non provvisto di apparecchiature di correzione dei volumi, la correzione alle condizioni standard dei quantitativi misurati avviene mediante l’applicazione del Coefficiente “C” calcolato secondo le modalità definite nell’art. 6 della suddetta RTDG).

ARERA Delibera 570/2019/R/gas Allegato A, Art. 6

 

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